Tassazione fondi comuni di investimento

Dal primo luglio 2011 è entrata in vigore la nuova tassazione sui fondi comuni, in particolare in forza delle nuove norme introdotte dal governo la tassazione relativa ai guadagni e alle perdite non sarà più carico del fondo ma a carico del singolo investitore, che si troverà a dover affrontare questo onere in sede di liquidazione delle quote.

La tassazione dovuta da ciascun investitore verrà prelevata dalla Società di Gestione del Risparmio, la stessa che si occuperà anche di rilasciare una certificazione relativa alle eventuali minusvalenze, che potranno essere compensate per i successivi quattro anni con plusvalenze realizzate mediante altri strumenti finanziari detenuti dallo stesso soggetto nel medesimo o in altri dossier titoli.

[CONSIGLI PER INVESTIRE NEI FONDI COMUNI]

Altra novità riguardante la tassazione dei fondi comuni è quella introdotta dalla manovra finanziaria entrata in vigore lo scorso 13 agosto e che ha stabilito un incremento dell’aliquota sui guadagni dal 12,5% al 20%. Secondo gli esperti l’aumento dell’aliquota sui guadagni andrà ad incidere pesantemente sul ricorso ai fondi comuni da parte degli investitori, soprattutto per quanto riguarda quelli obbligazionari compratori dei Titoli di Stato, in quanto già prima dell’entrata in vigore della manovra questi strumenti erano stati accusati di fornire dei rendimenti piuttosto scarsi.

Ora, dunque, gli investitori si troveranno a dover fare i conti anche con una riduzione dei proventi derivante dalla maggior aliquota applicata, per cui è plausibile che molti di questi decisano di optare per altre forme di investimento.

[INVESTIRE DOPO LE NUOVE TASSE SUI TITOLI E DEPOSITI]

Tra le novità entrate in vigore lo scorso primo luglio e riguardanti i fondi comuni figura anche il recepimento della normativa europea Ucits IV, in forza della quale i fondi hanno acquisito il passaporto Ue e il Kiid. Con tale passaporto, in particolare, i fondi possono essere venduti in Europa solo con l’approvazione dell’Autorità di vigilanza del Paese di origine, inoltre le Sgr possono istituire fondi in qualsiasi Paese membro anche senza avere una società in quello stesso Stato.